sabato 21 febbraio 2015

ACQUISTO e NON TRASMISSIONE del COGNOME nella prima sentenza sul Cognome Materno in Italia (Palermo, 1982)

Commento alla 1ª SENTENZA italiana sul COGNOME MATERNO, Trib. Civile, Sez. I, sentenza 865/82 del 19.02.1982  (giudice rel. Salvatore Salvago)
di Iole Natoli

Con la sentenza del Tribunale civile di Palermo, che qui si commenta, fu respinta nel 1982 l’eccezione di costituzionalità sollevata nel 1980 dalla ricorrente Iole Natoli nella prima causa civile italiana per l’attribuzione del  cognome materno alla prole (nel caso in oggetto, come aggiunta al paterno nel matrimonio).
Benché, alla luce della condanna inflitta all’Italia nel 2014 dalla Corte EDU per un ricorso d’impianto differente (solo il cognome materno, nel matrimonio) il rigetto si sia rilevato infondato in rapporto ad alcune delle sue motivazioni, la sentenza - oltre a costituire il punto d’inizio nel succedersi di analoghe richieste - contiene interessanti delucidazioni in merito alla titolarità del diritto al nome e all’assenza del diritto di trasmissione, che sembra opportuno porre in relazione col disegno di legge n. 1628, “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”, oggi in attesa di discussione al Senato.
SOMMARIO
FATTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Individuazione della “causa petendi”
Il nome (prenome e cognome) quale diritto inviolabile della persona
Limiti al potere dei genitori anche in rapporto al nome del figlio
Universalità di un principio e del suo valore giuridico
Attribuzione “ipso iure” del cognome e assenza di un diritto di trasmissione
Interesse pubblicistico dello Stato nel nome
DEDUZIONI DELLA REDATTRICE
Presenza di discriminazione contro la donna. Contrasto con la sentenza di Strasburgo del 2014 per altro ricorso
Esorbitanza del potere dei genitori nel DDL 1628 giacente in Senato (in altro articolo (->∆)

FATTO
Con atto di citazione notificato il 24 giugno 1980, la ricorrente I. N. si rivolgeva al Tribunale ordinario di Palermo per chiedere l’attribuzione anche del suo cognome alle due figlie, nate rispettivamente nel 1966 e nel 1968. I convenuti - il Ministro dell’Interno, il Sindaco di Palermo, il Procuratore della Repubblica e A. G., marito dell’attrice - presentavano opposizione alla richiesta.
M O T I V I   D E L L A  D E C I S I O N E
Individuazione della “causa petendi”
Il giudice - dopo aver rilevato come l’attrice avesse chiesto l’attribuzione alle figlie anche del cognome materno «per far valere un autonomo diritto proprio, tratto dal combinato disposto degli artt. 329 e 30 Cost.; sistema questo alla luce del quale risulterebbe illegittima perché lesiva della dignità sociale della donna e della sua posizione di moglie e di madre la prassi di attribuire ai figli il solo cognome paterno, peraltro fondata unicamente sulla norma dell’art. 237 cod. civ.» (oggi modificato), «che indica fra i fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo, l’aver portato il cognome del padre» - passava a esaminare i presupposti per «la configurazione e l’attribuzione di un autonomo diritto della donna di trasmettere ad altri il proprio cognome».
Il nome (prenome e cognome)
quale diritto inalienabile della persona
Individuava così «da un lato l’arcaica e da tempo abbandonata concezione dottrinaria (…) che comprendeva il diritto al nome tra i diritti reali, considerandolo un bene patrimoniale esteriore rispetto al soggetto»; e dall’altro il principio «che l’acquisto del cognome avvenga per successione (sia pure) inter vivos dai genitori ed esclusivamente per volontà di questi ultimi»; nozioni che «più non si conciliano (…) con le direttive fondamentali introdotte dalla Carta Costituzionale che considera il nome esclusivamente come un bene personale (art. 22) che la repubblica si impegna a garantire annoverandolo tra i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali (art. 2)».
 Limiti al potere dei genitori anche in rapporto al nome del figlio
La «concezione di un bene appartenente alla sfera giuridica del figlio inteso come “diritto” proprio ed autonomo dei genitori è resistita ed avversata dai precetti contenuti negli artt. 29 e 30 Cost., per i quali lo “status” riconosciuto ai genitori è iscritto in una «situazione comprensiva di diritti ed obblighi, di poteri e doveri», declinati «sempre e soltanto nell’interesse di questi ultimi». Inoltre, «il diritto al cognome che si acquista al momento della nascita, è attribuito alla persona per legge (art. 6, 1° comma cod. civ.) in quanto considerato già dalle norme contenute nel codice civile, strettamente inerente alla persona».
Il nome, composto da prenome e cognome, essendo «mezzo di significazione della complessiva personalità del soggetto», va dunque inteso come «un diritto assoluto, che può farsi valere dal titolare contro tutti» e «che non può neppure essere ipotizzato al di fuori del soggetto cui appartiene né configurato come autonomo potere appartenente a terzi e nell’interesse di questi ultimi, senza perdere la sua ragion di essere e quella della sua stessa tutela». Ciò attiene «alla sua attribuzione, al suo mantenimento ed alla sua difesa, ma anche alla determinazione delle sue componenti». Sfugge a una predeterminazione per legge solamente il prenome, affidato alla discrezionalità dei genitori e all’intervento del giudice in caso di contrasto tra di essi, «da una norma speciale (art. 70 e segg. Ord. St. Civile) non suscettibile quindi di estensione analogica».
Universalità di un principio e  del suo valore giuridico
Il relatore passava quindi ad affermare che, benché l’art. 73, R.D. 1238 non prescriva espressamente l’attribuzione del cognome paterno, «trattasi di un principio secolare riconosciuto dal diritto “ab immemorabili” che, come rilevano le stesse parti, è talmente radicato nelle consuetudini e penetrato nel costume da essere accolto universalmente in tutti gli Stati e da non potersi quindi dubitare del suo valore giuridico».
Attribuzione ipso iure del cognome
e assenza di un diritto di trasmissione
Il figlio acquista “ipso iure”, ovvero per volontà della legge, lo stesso cognome del padre in quanto esso, «come ha osservato la più attenta dottrina, non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende da quello a questo: trattasi cioè di un acquisto necessario che prescinde dall’interesse dei genitori (quale che ne sia il sesso) e quindi dal vantaggio o dal pregiudizio che a ciascuno di essi possa arrecare».
Interesse pubblicistico dello Stato nel nome
Infine, «il riflesso pubblicistico incide in tal misura che il potere di concedere il mutamento è riservato a una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione e che di contro neanche al titolare del cognome è attribuito un diritto soggettivo ad ottenerlo, bensì soltanto un interesse legittimo.
Certamente i predetti criteri (e non soltanto quelli relativi ai figli legittimi) non costituiscono un sistema ottimale né esente da critiche anche alla luce delle ideologie via via penetrate in questi anni nella coscienza sociale», concludeva in sentenza il magistrato; tuttavia «nel vigente ordinamento tra l’interesse dello Stato alla predeterminazione ed al controllo del cognome dei propri cittadini ed il diritto di costoro a non subire l’imposizione se non negli stretti limiti in cui l’interesse pubblico richieda il sacrificionon vi è spazio per un eguale diritto di imposizione e/o trasmissione da riconoscere autonomamente a terzi estranei al nome», che si tratti del padre o della madre. 
Il Tribunale rigettava pertanto le domande della ricorrente, mentre in ordine alle spese del giudizio, data «la assoluta novità delle questioni trattate», stabiliva la compensazione tra le parti.
 D E D U Z I O N I   D E L L A   R E D A T T R I C E

Presenza della discriminazione contro la donna e
contrasto con la Sentenza di Strasburgo del 2014 relativa ad altro ricorso
Considerato il modo in cui era stata formulata l’istanza, la sentenza del 1982 appare nel caso specifico fondata relativamente alla possibilità di aggiungere il cognome della madre esclusivamente per interesse o diritto materno, stante in particolare l’età (anni 14 e 11) dei soggetti del cui cognome nel giugno del 1980 si chiedeva la modifica.
Risulta invece infondata su altri fronti. In primo luogo, in merito alla pretesa universalità del sistema giuridico che vincola nel matrimonio il figlio all’acquisto del cognome del padre. Esistevano infatti già all’epoca legislazioni profondamente diverse dall’italiana. Tra esse quella spagnola, documentata nel 1980 dalla  ricorrente, basata sul doppio cognome; quella del Portogallo che consentiva già allora   anche quattro cognomi; quelle dei Paesi latino-americani, che si apparentano quasi tutte ai sistemi spagnolo e portoghese; quella della Norvegia, anch’essa documentata nel 1980 dalla ricorrente, che prevedeva talune possibilità affidate alla scelta dei genitori e, in assenza di indicazione diversa, l’attribuzione automatica del solo cognome materno. Un’universalità dunque assai poco universale, basata solo sulla non valutazione dei dati obiettivi.
In secondo luogo, va rilevata la contraddizione ravvisabile in merito all’assenza di discriminazione. Se dovessimo considerare il diritto assoluto al cognome intendendolo come diritto della persona a un qualsiasi cognome mediante il quale si realizzi il bene dell’identità, dovremmo dedurre che il cognome possa non avere alcun legame con quello dei genitori anche nel caso di figli nati nel matrimonio o da genitori non coniugati che abbiano riconosciuto contestualmente il loro figlio.
Ciò però non avviene, essendo un’attribuzione di questo tipo riservata esclusivamente e per imposizione diretta ai nati privi di “status”, ovvero non riconosciuti da nessun genitore. Di conseguenza la citata estensione dal genitore al figlio, posta in essere dagli articoli che regolano ancora oggi l’attribuzione del cognome, si configura nettamente come diritto del figlio ad essere inserito in un’area familiare di appartenenza (anche ai sensi dell’ art. 237 comma 1, c. civ.), che però, per una formulazione discriminante intrinseca al sistema, è solamente quella del padre, con totale esclusione dell’area materna. Ed è proprio per questa via che si determina sia la lesione del diritto del figlio - rappresentato alla sua nascita da genitori la cui possibilità di agire in sua vece per rimediare alla distorsione del sistema è del tutto   inesistente -  sia la lesione del diritto della donna di non essere discriminata, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi norma dello Stato.
Tralasciamo considerazioni ulteriori in merito all’eccesso di potere da parte dello Stato, non rilevato allora dal Tribunale di Palermo, in quanto già desumibili dalla sentenza di condanna dell’Italia emessa il 7 gennaio del 2014 dalla Seconda Sezione del Tribunale di Strasburgo in relazione all’istanza avanzata dalla coppia Cusan e Fazzo (Requête no 77/07), il cui ricorso era già stato respinto dalla Corte costituzionale italiana. Basterà ricordare che per la Corte Europea «l’articolo 14» (che prevede il divieto di discriminazione) «risulta ugualmente violato» se non è ravvisabile un «rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati» (in questo caso la normativa che regola l’acquisto del cognome) «e il fine preposto» (di unità familiare, sicurezza dello Stato o altro), ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.
Esorbitanza del potere dei genitori nel DDL 1628 giacente in Senato
Per ragioni di lunghezza e di collocazione
queste deduzioni conclusive della redattrice continuano in un articolo di un altro blog.
 Clicca e vai (->∆).

Articoli citati nella sentenza del Tribunale di Palermo:
art. 237 cod. civ; artt. 2, 3, 22, 29 e 30 Cost; art. 6 cod. civ.; artt. 153-164 e 70 e segg. Ord. st. civ. 1939 n. 1238; art. 7 cod. civ; art. 10 cod. civ; art.9 e segg. e art. 93 e segg. legge sul diritto di autore; art. 316 e segg. Cod. civ.; artt. 71 e 75 r.d. n. 1238; artt. 262 e 292 Cod. civ.
Sentenze citate in detta sentenza:
Cass. S.U. 23 maggio 1975 n. 2056 in motivaz.; Cass. 20 aprile 1963 n.990; Cass. 1 febbraio 1962 n. 201; Cass. 27 luglio 1978 n. 3779.
Sentenze successive alla sentenza di Palermo, qui citate:
Corte costituzionale 16 febbraio 2006, n. 61
Tribunale di Strasburgo, II Sezione, sent. del 7 gennaio del 2014 divenuta definitiva il 7 aprile 2014 (
Requête no 77/07).
Articoli citati nella sentenza del Tribunale di Strasburgo:
Artt. 8 e 14 CEDU.
Disegno di legge 1628, “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”, in attesa di assegnazione in Senato.

Per la 2ª parte del commento (->∆)                                  
Per la sentenza integrale  (->∆)
Inserito il 21 Febbraio 2014 da Iole Natoli



venerdì 20 febbraio 2015

Tribunale di Palermo 1982 - COGNOME MATERNO prima SENTENZA in Italia

    UNA MOTIVAZIONE SU CUI RIFLETTERE
       di Iole Natoli

La sentenza del Tribunale civile di Palermo, che qui si riporta, bocciò nel 1982 l’eccezione di costituzionalità sollevata nel 1980 dalla ricorrente Iole Natoli con la prima causa civile italiana per l’attribuzione del  cognome materno alla prole (nel caso in oggetto, come aggiunta al paterno nel matrimonio).

Benché, alla luce della condanna inflitta all’Italia nel 2014 dalla Corte EDU per un ricorso d’impianto differente (solo il cognome materno, nel matrimonio) il rigetto si riveli infondato in rapporto ad alcune delle sue motivazioni, la sentenza - oltre a costituire il punto d’inizio nel succedersi di analoghe richieste - contiene interessanti delucidazioni in merito alla titolarità del diritto al nome e all’assenza del diritto di trasmissione, che sembra opportuno porre in relazione col disegno di legge n. 1628, “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”, oggi in attesa di discussione al Senato.

domenica 9 febbraio 2014

Il Verdetto della Corte Europea - Lo spartiacque di una sentenza storica

Su Dol’s magazine
Il Diritto al COGNOME MATERNO e la Sentenza della Corte Europea

IL CERINO DI STRASBURGO INFIAMMA L’ITALIA e il governo vuol correre ai ripari
di Iole Natoli
Il cognome ovviamente colloca la persona in una discendenza familiare. Il fatto che la discendenza materna sia sempre oscurata, o sia messa in secondo piano (come continua ad accadere di fatto anche nei Paesi che hanno già adottato riforme) è un problema culturale forte” (Giuliana Giusti).Vai all’articolo (-> ∆)

Cause civili in Italia per il Cognome Materno nel matrimonio e nelle convivenze / Spazio Riservato


Questo spazio è riservato per possibili notizie future su casi di cui al momento mancano i dati, ma che potrebbero essere avvenuti in un tempo intermedio tra la prima istanza giudiziaria contro lo Stato italiano per il Cognome Materno (Natoli, 1980-82, Palermo) e l'ultima sul tema giunta alla Corte Europea (coppia Cusan e Fazzo, 2007-2014, Strasburgo), conclusasi con una sentenza di condanna dell'Italia
Ci si augura che qualche notizia utile pervenga.

domenica 16 giugno 2013

Cognome Materno ai Figli / PRIMA SENTENZA IN ITALIA DEL TRIBUNALE DI PALERMO - 1982



COGNOME DEI FIGLI NATI IN REGIME MATRIMONIALE
di Iole Natoli  

Da sinistra, Rosa Bianca Colonna, Lina Noto, Iole Natoli



1980, Palermo
. Per giungere alla Corte Costituzionale al fine di far dichiarare in­costituzionale la prassi vigente in regime matrimoniale, Iole Natoli intenta causa civile contro lo Stato nelle persone del Ministro dell’Interno e del Sindaco perché alle sue due figlie, nate rispettivamente nel 1966 e nel 1968, è stato trasmesso soltanto il cognome del padre e non anche il suo. È il primo caso in Italia.

1982. Il giudice palermitano rigetta l’eccezione di costituzionalità dell’art. 237 comma 2° codice civ. in relazione agli artt. 3 comma 1°, 29 comma 2° e 30 comma 1° della Costituzione.
Precisa nella motivazione di rigetto che «la norma contenuta nell’art. 237, 2° comma cod. civ.» attesta il diritto del figlio legittimo «di portare il cognome del padre» e non «il diritto di trasmettere ai discendenti il proprio cognome»; essa, dunque, non attribuisce tale diritto «al padre (o al marito), trattandosi di un diritto di esclusiva pertinenza di questi ultimi» cioè dei figli «e quindi da essi sol­tanto reclamabile».

Per la combinazione degli artt. 6, 1° comma e 237, 2° comma del cod. civ. e 73 Ord. st. civ., è  il figlio che acquista il cognome del padre e non è dunque il padre che glielo dà. Ne consegue che la madre non può richiedere l’esercizio d’un pari diritto visto che quel diritto non esiste.
Nel respingere l’istanza della proponente, il giudice decide di compensare le spese tra tutte le parti per «la assoluta novità delle questioni trattate».

Indicazioni contenute nella sentenza. Si evidenzia che «la Carta Costituzionale considera il nome esclusivamente come un bene personale (art. 22) che la Repubblica si impegna a riconoscere e garantire annoverandolo tra i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali (art. 2)». Rilevando che il diritto al cognome è dunque “strettamente inerente alla persona che rappresenta e indi­vidua in sé medesima e nelle sue azioni», il relatore aggiunge che «per mezzo di tale diritto si realizza il bene dell’identità, consistente nel distinguersi nei rapporti sociali, dalle altre persone, risultando per chi si è realmente e» (per mezzo di tale diritto)  «riceve quindi tutela la identità personale; e l’identità personale è un modo di essere morale della persona». La tutela di tale bene sarebbe così alla base d’un «sistema im­perniato sul riconoscimento e la garanzia dei diritti dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 cit.) - prima fra tutte la famiglia - e sull’impegno di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 2° comma Cost.)»  [Trib. di Palermo, sentenza 865 del 1982, presidente Stefano Gallo, relatore Salvatore Salvago].

Inserito il 16 Giugno 2013

© Iole Natoli
Per  l'intera sentenza  (->∆)

martedì 11 giugno 2013

Cassazione / Riconoscimento paterno differito e cognome del figlio / Ord. n.14232, 5 giugno 2013



Riconoscimento paterno differito e conseguenze sul cognome del figlio nato al di fuori del matrimonio
di Iole Natoli

La Corte era stata chiamata a decidere su un caso verificatosi nel comune di Brescia, in merito al quale il Tribunale per i minorenni aveva disposto la sostituzione del cognome paterno al materno già posseduto dal figlio e la Corte d’Appello invece l’assunzione del cognome paterno in aggiunta a quello della madre.
Respinto il ricorso del padre, volto a sostenere la maggiore importanza del cognome paterno, in quanto la madre aveva a dire di questi in precedenza impedito il riconoscimento paterno, la Cassazione ha convalidato la decisione della Corte d’Appello ritenendo che gli eventuali conflitti tra i genitori non incidono sull’attribuzione del cognome, perché:
- è da escludere «ogni automatismo nell’assunzione del cognome paterno. Questo è privilegiato soltanto ove il riconoscimento sia effettuato contemporaneamente dai genitori»;
- «è da escludersi un privilegio per il cognome del padre, occorrendo sempre valutare l’interesse del minore a conservare il cognome originario o comunque quello che meglio rappresenta la sua identità personale».

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14232 del 5 giugno 2013

 11 Giugno 2013
Iole Natoli