Riconoscimento
paterno differito e conseguenze sul cognome del figlio nato al di fuori del
matrimonio
di Iole Natoli
La Corte era stata chiamata a decidere su un caso verificatosi
nel comune di Brescia, in merito al quale il Tribunale per i minorenni aveva
disposto la sostituzione del cognome paterno al materno già posseduto dal
figlio e la Corte d’Appello invece l’assunzione del cognome paterno in
aggiunta a quello della madre.
Respinto il ricorso del padre, volto a sostenere la maggiore
importanza del cognome paterno, in quanto la madre aveva a dire di questi in
precedenza impedito il riconoscimento paterno, la Cassazione ha convalidato
la decisione della Corte d’Appello ritenendo che gli eventuali conflitti tra
i genitori non incidono sull’attribuzione del cognome, perché:
- è da escludere «ogni automatismo nell’assunzione del cognome
paterno. Questo è privilegiato soltanto ove il riconoscimento sia effettuato
contemporaneamente dai genitori»;
- «è da escludersi un privilegio per il cognome del padre,
occorrendo sempre valutare l’interesse del minore a conservare il cognome
originario o comunque quello che meglio rappresenta la sua identità personale».
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14232 del 5 giugno 2013
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11 Giugno 2013
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Iole
Natoli
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martedì 11 giugno 2013
Cassazione / Riconoscimento paterno differito e cognome del figlio / Ord. n.14232, 5 giugno 2013
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