domenica 16 giugno 2013

Cognome Materno ai Figli / PRIMA SENTENZA IN ITALIA DEL TRIBUNALE DI PALERMO - 1982



COGNOME DEI FIGLI NATI IN REGIME MATRIMONIALE
di Iole Natoli  

Da sinistra, Rosa Bianca Colonna, Lina Noto, Iole Natoli



1980, Palermo
. Per giungere alla Corte Costituzionale al fine di far dichiarare in­costituzionale la prassi vigente in regime matrimoniale, Iole Natoli intenta causa civile contro lo Stato nelle persone del Ministro dell’Interno e del Sindaco perché alle sue due figlie, nate rispettivamente nel 1966 e nel 1968, è stato trasmesso soltanto il cognome del padre e non anche il suo. È il primo caso in Italia.

1982. Il giudice palermitano rigetta l’eccezione di costituzionalità dell’art. 237 comma 2° codice civ. in relazione agli artt. 3 comma 1°, 29 comma 2° e 30 comma 1° della Costituzione.
Precisa nella motivazione di rigetto che «la norma contenuta nell’art. 237, 2° comma cod. civ.» attesta il diritto del figlio legittimo «di portare il cognome del padre» e non «il diritto di trasmettere ai discendenti il proprio cognome»; essa, dunque, non attribuisce tale diritto «al padre (o al marito), trattandosi di un diritto di esclusiva pertinenza di questi ultimi» cioè dei figli «e quindi da essi sol­tanto reclamabile».

Per la combinazione degli artt. 6, 1° comma e 237, 2° comma del cod. civ. e 73 Ord. st. civ., è  il figlio che acquista il cognome del padre e non è dunque il padre che glielo dà. Ne consegue che la madre non può richiedere l’esercizio d’un pari diritto visto che quel diritto non esiste.
Nel respingere l’istanza della proponente, il giudice decide di compensare le spese tra tutte le parti per «la assoluta novità delle questioni trattate».

Indicazioni contenute nella sentenza. Si evidenzia che «la Carta Costituzionale considera il nome esclusivamente come un bene personale (art. 22) che la Repubblica si impegna a riconoscere e garantire annoverandolo tra i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali (art. 2)». Rilevando che il diritto al cognome è dunque “strettamente inerente alla persona che rappresenta e indi­vidua in sé medesima e nelle sue azioni», il relatore aggiunge che «per mezzo di tale diritto si realizza il bene dell’identità, consistente nel distinguersi nei rapporti sociali, dalle altre persone, risultando per chi si è realmente e» (per mezzo di tale diritto)  «riceve quindi tutela la identità personale; e l’identità personale è un modo di essere morale della persona». La tutela di tale bene sarebbe così alla base d’un «sistema im­perniato sul riconoscimento e la garanzia dei diritti dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 cit.) - prima fra tutte la famiglia - e sull’impegno di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 2° comma Cost.)»  [Trib. di Palermo, sentenza 865 del 1982, presidente Stefano Gallo, relatore Salvatore Salvago].

Inserito il 16 Giugno 2013

© Iole Natoli
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martedì 11 giugno 2013

Cassazione / Riconoscimento paterno differito e cognome del figlio / Ord. n.14232, 5 giugno 2013



Riconoscimento paterno differito e conseguenze sul cognome del figlio nato al di fuori del matrimonio
di Iole Natoli

La Corte era stata chiamata a decidere su un caso verificatosi nel comune di Brescia, in merito al quale il Tribunale per i minorenni aveva disposto la sostituzione del cognome paterno al materno già posseduto dal figlio e la Corte d’Appello invece l’assunzione del cognome paterno in aggiunta a quello della madre.
Respinto il ricorso del padre, volto a sostenere la maggiore importanza del cognome paterno, in quanto la madre aveva a dire di questi in precedenza impedito il riconoscimento paterno, la Cassazione ha convalidato la decisione della Corte d’Appello ritenendo che gli eventuali conflitti tra i genitori non incidono sull’attribuzione del cognome, perché:
- è da escludere «ogni automatismo nell’assunzione del cognome paterno. Questo è privilegiato soltanto ove il riconoscimento sia effettuato contemporaneamente dai genitori»;
- «è da escludersi un privilegio per il cognome del padre, occorrendo sempre valutare l’interesse del minore a conservare il cognome originario o comunque quello che meglio rappresenta la sua identità personale».

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14232 del 5 giugno 2013

 11 Giugno 2013
Iole Natoli